Applicazione IMU anno 2014 ed aliquote TASI
Pubblicata il 27/09/2014
UFFICIO TRIBUTI
AVVISO SULL’APPLICAZIONE DELL’IMU 2014
e aliquote TASI
PER I CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO (A.I.R.E)
Si avvisano i cittadini residenti all’estero che, in sede di conversione del D.L. 47/2014, la Legge 80/2014 ha introdotto l’art. 9-bis il quale elimina, per l’anno 2014, la possibilità di assimilare le abitazioni possedute dai cittadini italiani non residentiAVVISO SULL’APPLICAZIONE DELL’IMU 2014
e aliquote TASI
PER I CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO (A.I.R.E)
alle prime case, con conseguente esenzione dall’imposta.
Pertanto, per l’anno 2014, ai comuni non è consentito assimilare all’abitazione principale gli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all’estero.
Così, l’art. 6, comma 2 lettera a) del Regolamento IMU approvato dal Consiglio Comunale di Sommatino con delibera n. 23 del 20/09/2012 il quale prevede:
“ …. vengono assoggettate alla stessa aliquota prevista per l’abitazione principale e loro pertinenze:
a) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini residenti all’estero per ragione di lavoro (iscritti all’AIRE)”
non può trovare applicazione in virtù della normativa nazionale sopravvenuta.
DI CONSEGUENZA i residenti all’estero devono pagare l’IMU per l’abitazione posseduta sul territorio comunale applicando l’aliquota stabilita dal Comune per le “seconde case” ( 9 per mille).
Si informa, altresì, che a partire dal 1 Gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
L’ aliquota TASI per tutti gli immobili è del 1,6 per mille.
Dal 1 Gennaio 2015, solo per gli iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, una ed una sola unità immobiliare, considerata direttamente abitazione principale è ridotta di due terzi a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI
Rag. Calogero Giovanni Cafieri